Crediti di imposta per extra costi energia e gas
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36/E del 29 novembre 2022, ha chiarito che, in assenza di un’espressa esclusione normativa, possono beneficiare dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali di cui all’art. 73 comma 1 lettera c) del TUIR – indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi comprese, ad esempio, le Opere pie, le IPAB, le ASP, gli IRCSS e le AUSL – e le ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97 (quindi anche le Misericordie), nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale.
In particolare, con riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.
A tal fine, la circolare n. 36 precisa che, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l’energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).
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